Presidente del parco

L.R. VENETO n. 23/2018 Art. 6

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DECRETO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL PARCO
1. Il Presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i componenti del Consiglio direttivo.
2. Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell’Ente, il coordinamento dell’attività, le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, l’adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile, nonché ogni ulteriore funzione assegnatagli dallo statuto.
3. Al Presidente spettano il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all’espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un’indennità di carica, quantificata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11 nel rispetto della normativa vigente.
4. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento dell’attività, nelle more della nomina del Presidente o in caso di impedimento temporaneo dello stesso, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.
5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento non temporaneo dell’esercizio delle funzioni del Presidente, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo Presidente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.