Consulta del parco

L.R. VENETO n. 23/2018 Art. 8

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DECRETO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL PARCO
1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l’attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l’Ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, tra:
a) le associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
b) le associazioni di attività di promozione turistica;
c) le associazioni ambientaliste;
d) le associazioni venatorie ed ittiche.

3. La Consulta designa, con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 11, i sei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, che fanno parte della Comunità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), ed esprime proposte e pareri:
a) sui regolamenti del parco;
b) sul piano ambientale per il parco;
c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3, sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal Presidente del Parco che la convoca almeno ogni sei mesi.

6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e il suo funzionamento è stabilito dallo statuto.