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Comunità del parco
L.R. Veneto n. 23/2018 Art. 4Allegati
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COMPOSIZIONE fino al 10.11.2021
COMPOSIZIONE fino al 10.11.2021
- 1. La Comunità del parco è composta:
a) dal sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel parco, oppure da un suo delegato permanente;
b) da tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale o (1) in materia gestionale-amministrativa;
c) da un rappresentante della provincia e della città metropolitana di Venezia territorialmente interessate; nel caso in cui il parco comprenda il territorio di più province, ovvero di una o più province e della città metropolitana di Venezia, partecipa unicamente l’ente con maggior estensione territoriale;
d) da un rappresentante delle associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
e) da un rappresentante delle associazioni di promozione turistica;
f) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
g) da un rappresentante delle associazioni venatorie e da uno delle associazioni ittiche. - 2. I componenti della Comunità del parco sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 3. La Comunità del parco è presieduta dal Presidente del parco e alle riunioni partecipa di diritto il direttore del parco.
- 4. La Comunità definisce l’indirizzo politico-amministrativo del parco, orientandone l’attività complessiva, e delibera in merito a tutte le questioni generali che le sono attribuite dallo statuto. In particolare:
a) approva lo statuto;
b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
c) approva i regolamenti;
d) adotta il piano ambientale per il parco. - 5. La Comunità del parco:
a) è convocata dal Presidente del parco almeno due volte l’anno, nonché ogni volta venga richiesto da un terzo dei suoi componenti;
b) individua, entro i trenta giorni successivi alla sua costituzione, i nominativi di due soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del comma 1, in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia gestionale-amministrativa o in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale, da comunicare al Presidente della Giunta regionale per il Consiglio direttivo. A tal fine la Comunità del parco viene convocata e presieduta dal componente della stessa più giovane di età. Trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente alla nomina degli stessi. Dei due soggetti indicati dalla Comunità, uno, che svolge la sua attività principale nel parco, viene proposto dalle associazioni più rappresentative nel settore produttivo-primario. Nel caso in cui nel territorio del parco sia costituita una associazione di proprietari, che rappresenti almeno il 60 per cento dei terreni agro-silvo-pastorali privati inclusi nel parco, l’indicazione del rappresentante del settore agricolo produttivo avviene da parte dell’associazione dei proprietari sentite le succitate associazioni del settore primario. - 6. Ai componenti della Comunità del parco spetta un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.